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Legge 27/12/2002 n. 2898. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, nonchè all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui. 10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9. 11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione. 12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonchè alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005. 13. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. 14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. 15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione. Art. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali) 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. 3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministro 4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro. 5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di Legge, si applica il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, della presente Legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il Decreto ministeriale di cui all'articolo 41quinquies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito del- l'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IR- PEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa. 9. Al comma 6 dell'articolo 67 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni". 10. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro. 11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85. 12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito Decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 13. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
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